Si informano gli iscritti che da un nostro studio, in attesa della predisposizione di una piattaforma gestionale da parte del Consiglio Nazionale, svolto con la collaborazione delle commissioni Formazione-Università e Comunicazione-Servizi, è emerso che, nonostante l’ampia possibilità offerta per l’anno 2014 di conseguire i 15 crediti formativi professionali obbligatori attraverso l’organizzazione di eventi per un totale di oltre 65 crediti formativi, circa il 25% degli iscritti non ha acquisito alcun credito formativo, mentre il 15% circa è al di sotto dei 10 cfp. Gli iscritti potranno consultare la propria attività formativa sul “quadro sinottico iscritti-corsi seguiti” visualizzabile sul sito nella sezione FORMAZIONE-EVENTI-Attività formativa iscritti, nella quale potranno controllare, al contempo, la propria corretta registrazione, a mezzo firme, ai seminari svolti.
Si sottolinea che lo studio non riveste carattere di ufficialità e non tiene conto di eventuali esoneri ai sensi dell’art.7 delle linee guida CNAPPC, degli eventi, corsi abilitanti, master, dottorati e altre attività ai sensi dell’art.5, seguiti dagli iscritti presso altri ordini territoriali, università e enti accreditati, che non siano stati ancora comunicati all’ufficio di segreteria con l’inoltro di attestati e documentazione necessaria.
1. ESONERI
Per quanto riguarda gli esoneri, ai sensi del citato art.7 <<il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi (Cfr. art.7 delle linee guida sull’aggiornamento professionale obbligatorio):
a) maternità per un anno formativo: è comunque garantito il diritto all’aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua.
Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
• non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.
Al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto dovrà produrre certificato medico.
I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età>>.
2. DIPENDENTI PUBBLICI
I dipendenti pubblici, essendo iscritti ad un albo professionale, sono soggetti all’obbligo della formazione continua e possono essere esonerati, alla stregua di tutti gli iscritti, al verificarsi delle condizioni di cui sopra.
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE
Si evidenzia, inoltre, che gli ordini territoriali hanno l’obbligo di garantire la sola organizzazione di corsi di aggiornamento sui temi della deontologia e ordinamento professionale, per permettere agli iscritti il conseguimento dei 4 crediti formativi annui obbligatori su tali tematiche, mentre, l’inserimento nel programma dell’offerta formativa (POF) di altri tipi di eventi è puramente facoltativa.
Si invitano, pertanto, gli iscritti a consultare il proprio status formativo e a seguire gli eventi organizzati in maniera corretta e regolare, nel rispetto degli altri colleghi che si prestano gratuitamente e volontariamente all’organizzazione dei corsi e alla predisposizione di centinaia di attestati. Si sottolinea che la registrazione delle firme può avvenire solamente nei registri ufficiali dell’Ordine predisposti dalla segreteria e che non saranno, né sono stati ritirati negli eventi svolti fogli bianchi di incerta provenienza apposti in pieno svolgimento del seminario.
Si ricorda, a tal proposito, che i seminari e i convegni, ai sensi delle linee guida CNAPPC, non possono essere seguiti in maniera parziale acquisendo i crediti formativi in percentuale, ma vanno seguiti per intero, assicurando, pertanto, la propria presenza attraverso le firme in entrata e in uscita negli orari stabiliti per la registrazione.
Per gli eventi futuri saranno pubblicati, nella pagina dell’evento e direttamente nel quadro sinottico, i nominativi che hanno regolarmente registrato la propria presenza e che riceveranno il relativo attestato di partecipazione.
4. IRREGOLARITA’ FORMATIVA
L’art.8 delle Linee Guida, riportato di seguito, chiarisce quali sono le conseguenze di una irregolarità formativa:
<<L’Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti a disposizione dell’Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:
− documento di regolarità formativa a cadenza annuale;
− registrazione dell’attività formativa nel Registro Unico;
− comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento;
− comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato cfp extra e in quali settori.
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.
L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.
Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con l’avvio dell’azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l’inosservanza>>.
5. CORSI DA ATTIVARE ENTRO DICEMBRE
Ai fini della regolarizzazione dei propri obblighi formativi, si informa che è in programma l’organizzazione, entro dicembre, dei seguenti eventi:
a) Seconda edizione del seminario “Etica e deontologia nella professione di architetto”: 4 CFP
N.B. La riproposizione di un evento formativo ha il solo scopo di consentire la più ampia partecipazione agli iscritti. Coloro i quali hanno già partecipato al seminario del 6 ottobre non potranno acquisire gli stessi crediti formativi riseguendo un medesimo evento, se questi sono già stati attribuiti precedentemente.
b) Il risanamento energetico tra comfort abitativo ed opportunità professionali (Corso + Visita guidata): 6+1 CFP
c) Allestire archivi, musei e biblioteche (Larino): 4 CFP
d) I Beni Architettonici di Larino. Percorso di Architettura nelle Chiese di Larino: 4 CFP
e) Il Parco Archeologico Frentano: Villa Zappone e l’anfiteatro ed i Mosaici di Larino: 4 CFP
6. ULTERIORI MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DI CFP
In alternativa ai corsi attivati presso questo Ordine, è possibile regolarizzare i propri obblighi formativi:
1) Seguendo gli eventi organizzati e accreditati presso qualsiasi ordine degli architetti, che dovrà rilasciare l’attestato di partecipazione con l’esplicita indicazione dei cfp CNAPPC.
In tal caso non spetta al proprio ordine di appartenenza attribuire i crediti formativi, ma solamente registrarli a seguito della ricezione di un attestato valido. Un attestato è considerato valido se in esso sia esplicitamente dichiarato il rilascio dei crediti formativi ai sensi delle linee guida CNAPPC con l’indicazione del numero di crediti e gli estremi dell’autorizzazione del Consiglio Nazionale.
2) Seguendo corsi, anche della tipologia e-learning, accreditati per architetti. In tal caso è nelle responsabilità dell’iscritto accertarsi, presso tali società di formazione, del futuro rilascio di un attestato valido.
3) Altri tipi di attività complementari contemplate dalle linee guida CNAPPC, consultabili sul sito ufficiale dell’Ordine
7. PROBLEMATICHE NELLA RICEZIONE DELLE MAIL DELL’ORDINE
Poiché sono state riscontrate problematiche nella ricezione delle mail, in conseguenza di un sovraccarico delle linee del server di posta, dei filtri antispam attivati e del superamento dello spazio di archiviazione sulle caselle degli iscritti, si invitano tutti gli iscritti a consultare periodicamente il sito ufficiale dell’Ordine, reso costantemente aggiornamento.
Si consiglia di non utilizzare, come mail di riferimento per le comunicazioni dell’Ordine, caselle fornite dai comuni e dagli enti in genere (con dominio @comune.nomedelcomune.it), le caselle con dominio aziendale (ad es. @nomeazienda.it), le caselle dei siti internet personali e le caselle PEC in genere; queste ultime vanno utilizzate solo per le comunicazioni con altre pec ed, inoltre, possono avere impostato il blocco automatico delle mail provenienti da indirizzi che non siano di posta certificata.