Articolo 116, comma 11 del D.lgs 36/2023
Violazione delle prescrizioni di cui all’art. 116, comma 11 del D.Lgs 36/2023 per l’affidamento ed il pagamento delle prove ufficiali di laboratorio ed in situ.
Con varie mail e note Codeste Associazioni hanno segnalato violazioni delle prescrizioni di cui il D.Lgs 36/2023 per l’affidamento ed il pagamento delle prove ufficiali di laboratorio ed in situ da parte di Amministrazioni pubbliche o Soggetti delegati a riguardo.Trattasi delle indicazioni dell’art. 116 comma 11, che di seguito si riporta, in particolare per ciò che riguarda la disposizione che specifica che le relative spese non sono soggette a ribasso.Art. 11611. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificatamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per l’individuazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sede di prima applicazione l’allegato II.15 è abrogato e sostituito da corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.Al riguardo si conferma che questo Servizio Tecnico Centrale si adopererà affinché tale disposizione venga correttamente applicata, anche attraverso la prossima attivazione del tavolo tecnico previsto all’art. 3 dell’allegato II.15 del D.lgs 36/2023.