
1) non avere partita iva
2) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
3) Non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma.
Se, pertanto, l’iscritto, nell’ambito di una p.a., esercita la professione in qualità di architetto, se ricopre una posizione lavorativa o ha concorso per un ruolo per il quale occorreva essere iscritto ad un ordine professionale (per architetto, arch.i. e non per dottore e dottore i. in architettura), salvo future e più precise disposizioni del Consiglio Nazionale e di una maggiore esplicitazione del punto 3), è soggetto all’obbligo formativo.