DIPENDENTI PUBBLICI E OBBLIGO FORMATIVO

Formazione INFO-01A fronte delle numerose richieste di chiarimento relative agli iscritti dipendenti pubblici, si sottolinea che le linee guida CNAPPC sulla formazione non fanno alcuna distinzione tra l’iscritto lavoratore dipendente e il libero professionista. Entrambi, in qualità di iscritti ad un albo professionale, sono soggetti all’obbligo della formazione continua obbligatoria ai sensi dell’Art.7 del D.P.R. 137/2012 ed entrambi possono fare richiesta di esonero al ricorrere delle seguenti tre condizioni:
1) non avere partita iva
2) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
3) Non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma.
Se, pertanto, l’iscritto, nell’ambito di una p.a., esercita la professione in qualità di architetto, se ricopre una posizione lavorativa o ha concorso per un ruolo per il quale occorreva essere iscritto ad un ordine professionale (per architetto, arch.i. e non per dottore e dottore i. in architettura), salvo future e più precise disposizioni del Consiglio Nazionale e di una maggiore esplicitazione del punto 3), è soggetto all’obbligo formativo.