Riscontro Federazione Marche in merito alle competenze professionali in ambito di beni culturali

La Federazione Marche nella Conferenza Nazionale degli Ordini del 7 e 8 marzo u.s. ha reso nota la missiva dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona prot. n. 101/2024 del 22/01/2024 (all. 1) in merito agli affidamenti professionali per gli interventi sul patrimonio culturale, e segnatamente nell’ambito delle attività connesse alla ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, ubicati nei centri storici, o comunque sottoposti a vincolo.
L’argomento è stato più volte affrontato e rimane costantemente attenzionato dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a garanzia del principio del necessario affidamento, nell’ambito degli interventi sui beni culturali, agli architetti delle prestazioni per il coordinamento, la direzione dei lavori e, in generale, della gestione dei rapporti con l’Amministrazione pubblica, al fine di scongiurarne la violazione da parte degli Uffici delle amministrazioni locali, e segnatamente dell’Ufficio Ricostruzione.
Si tratta di principio immanente all’ordinamento, e espressamente, inequivocabilmente, affermato dall’art. 52 del RD 2537/25, norma che non è stata mai superata, né riformata, che individua e regola l’oggetto delle professioni di Architetto e di Ingegnere. Esso recita: “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. n.364/1909 per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto che dall’ingegnere”.
A sua volta la Direttiva Europea 85/384/CEE riconosce che in Italia “… sia ritenuta legittima una prassi amministrativa, avente come base giuridica il più volte menzionato art. 52, che riservi specificatamente taluni interventi sugli immobili di interesse artistico ai candidati muniti del titolo di architetti…”, il DPR 328/2001 definisce, poi, le attività che formano oggetto delle attività professionali individuando per sezioni e per settori gli ambiti professionali in relazioni alle competenze acquisite mediante il percorso formativo”, e il D.M. 154/2017, che regola gli appalti per lavori pubblici sui beni vincolati, nomina chiaramente l’architetto quale “funzionario tecnico appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento ….
Il Testo Unico della Ricostruzione, a sua volta, non ha derogato, ne poteva farlo, a simile puntuale individuazione della esclusiva competenza dell’architetto nella attività professionale afferente immobili vincolati, e in generale beni culturali, come individuati dall’art.89 del medesimo T.U.
Anzi, il T.U. sottolinea a più riprese (artt. 90 e ss.) come le disposizioni relative agli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, siano volte a assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei Comuni colpiti dal sisma.
Appare evidente allora come sia sancita, anche in conformità all’art. 9 della Costituzione, la valenza unitaria della “tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione”, e la nozione unitaria di bene culturale, che ha innovato, a partire dagli anni ’60, il concetto di tutela rispetto alle tradizionali categorie fissate dalle leggi 1039/39 e 1497/39.
Il mutamento terminologico ha comportato un cambiamento di prospettiva per cui il regime giuridico successivo si è impostato sul valore culturale che non è rappresentato dall’oggetto di tutela nella sua estrinsecazione fisica, bensì dall’ interesse sociale del bene, visto come elemento storico attorno a cui si definisce l’identità della collettività.
Si è introdotta una concezione unitaria in cui il bene culturale, definito quale “testimonianza materiale avente valore di civiltà”, individua sia i centri storici che i beni ambientali, ove intervenga l’opera dell’uomo.
La nozione di bene culturale, come componente del patrimonio della Nazione, è entrata nel nostro ordinamento giuridico.
Il codice dei beni culturali, D.lgs. 42/2004, riunisce e coordina la normativa degli ultimi sessant’anni in materia di tutela di beni culturali e ambientali non solo salvaguardia, ma anche a valorizzazione e promozione del nostro patrimonio.
La nozione unitaria di bene culturale determina una concezione dell’intervento pubblico atta a garantire alla collettività una fruizione ampia ed effettiva del valore culturale custodito nel bene. Da quanto premesso è evidente che il Testo Unico della Ricostruzione non può prescindere dal quadro giuridico di riferimento e, pertanto, l’intervento strutturale, pur prioritario, non è isolabile dall’intero contesto oggetto di tutela e la complessità dell’intervento richiede un coordinamento di progettazione e direzione lavori che salvaguardino il valore unitario del bene, a qualunque scala dell’intervento.
Proprio in virtù della evoluzione del concetto di bene culturale nel nostro ordinamento giuridico rimane inequivocabile la esclusiva competenza dell’architetto nella progettazione architettonica degli interventi su edifici e beni vincolati.
Anche la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell’affermare la competenza esclusiva degli architetti nella materia.
Tra le tante, ricordiamo le più significative, come la sentenza del Consiglio di Stato n.5239 del 11/09/2006 che conferma e chiarisce che la Direttiva 85/384/CEE non “può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili di interesse storico-artistico sottoposti a vincolo”.
La sentenza del Consiglio di Stato n.21 del 09/01/2014 che, tracciando precisi canoni interpretativi in ordine all’applicabilità del citato art. 52 del R.D. n.2537/1925 e alla compatibilità con il diritto comunitario, recita che ”il controllo del progetto (in capo alla Soprintendenza) che mira ad assicurare la conformità dell’intervento alla salvaguardia del valore storico-artistico del bene – non può non estendersi anche alla verifica della idoneità professionale del progettista (come stabilita dal legislatore)…”.
Sentenza questa confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 3915/2016), per cui vige la riserva ai soli architetti, e non anche agli ingegneri civili, degli interventi professionali sugli immobili vincolati, ai sensi dell’art. 52 del R.D. 2537/25, e ribadendo il principio per cui gli Stati membri non sono obbligati a porre l’architettura e l’ingegneria civile su un piano di parità per l’accesso alla professione di architetto.
Numerose sono anche le sentenze di merito, dei TAR, che confermano la competenza esclusiva dell’architetto per gli interventi di restauro e ripristino di edifici vincolati, come beni culturali e di interesse storico-artistico.
Tra esse ricordiamo la ricca produzione del TAR Veneto, dalla sentenza n. 3630/07, alle sentenze che la hanno confermata, n. 1833/2011 e n. 743/2014, il Tar Sicilia-Catania, sentenza n. 87/2011, il TAR Campania, sentenza n. 3718/18, il TAR Lazio Roma sez. II, con la sentenza 7997/2011 con ampi richiami, che sostiene la competenza esclusiva dell’architetto anche per interventi su immobili non assoggettati a vincolo storico e artistico quando presentano rilevante interesse artistico.
In conclusione, deve ritenersi illegittimo qualsiasi affidamento a professionisti diversi dagli architetti nell’ambito degli interventi sui beni culturali, ivi comprese le prestazioni per il coordinamento e la direzione dei lavori. Rimane possibile, alle condizioni di cui sopra, il compimento delle prestazioni relative alla sola parte tecnica dell’intervento anche agli ingegneri e, nell’ambito della interdisciplinarietà richiesta dagli interventi sul Bene Culturale, di tutte le altre competenze professionali richieste.