Con nota pec prot. n. 1757 del 06.11.2024, viene formulata una richiesta di parere per conoscere se “Nell’ambito dell’espletamento delle funzioni di Direttore dei Lavori, il tecnico incaricato da ente pubblico è tenuto, ex lege in base all’art. 24 comma 5° del DPR 380/2001 e s.m.i., alla redazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, pur se tale prestazione non è indicata nell’incarico ricevuto, o tale attività è da ritenersi soggetta a specifica estensione di detto incarico, con relativa determinazione di onorario?…”.
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Com’è noto, l’agibilità (che dal 2016, con la novella introdotta dal D. Lgs. 222/2016, è prodotta in forma di segnalazione certificata) attesta la conformità edilizio – urbanistica dell’opera e consente la sua giuridica utilizzazione. Ai fini della efficacia della S.C.A. (acronimo, appunto, della Segnalazione Certificata di Agibilità), l’art. 24 co. V prevede l’obbligo di produrre a corredo la “attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1”, in uno, tra gli altri, al certificato di collaudo statico o, per le ipotesi in cui il collaudo non occorra, alla “dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”.
Nei termini che precedono, dunque, il Testo Unico dell’Edilizia prevede il coinvolgimento della figura del direttore dei lavori con riguardo alla pratica di SCA, con ontologica diversificazione, dunque, rispetto al ruolo del professionista incaricato della “redazione della Segnalazione Certificata di Agibilità”. In relazione, poi, alla figura del direttore dei lavori nel caso di Opere Pubbliche, occorre aggiungere il riferimento alle previsioni del Codice dei Contratti – D. Lgs. 36/2023, che disciplina i compiti del direttore dei lavori pubblici all’art. 114 e nell’allegato II.14 a cui l’art. 114 rinvia.
Tra tali compiti, il Codice non elenca alcuno specifico ruolo in relazione alla pratica o certificazione di agibilità, prevendendo solo in capo al D.L. adempimenti di assistenza al collaudo o, nelle ipotesi di cui all’art. 116 co. VII, la emissione del certificato di regolare esecuzione; per tale ultimo caso, gli artt. 28 u.c. e 29 dell’all. II.14 al Codice prevedono che il certificato di regolare esecuzione sia da compensarsi in favore del D.L. separatamente.
Il collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione sono in ogni caso prodromici alla pratica di agibilità.
Secondo quanto precede e salvo diverse indicazioni discendenti da specifiche clausole del disciplinare/convenzione d’incarico, la redazione della SCA è da ritenersi, dunque, non ricompresa tra i compiti del Direttore dei Lavori, onerato nella relativa pratica del dovere di produrre l’attestato asseverante la sussistenza delle condizioni previste dal co. I dell’art. 24 del DPR 380/2001.