Sospensione dall’Albo ed iscrizione ad Inarcassa – modifica art. 7 dello Statuto – aggiornamenti

E’ pervenuta dalla Presidenza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa) la nota prot. n.39 del 5 aprile 2024, con la quale si forniscono informazioni in merito alle novità riguardanti gli effetti della sospensione dall’Albo professionale sulla posizione previdenziale dei professionisti iscritti, qualora tale sospensione sia inferiore alla durata di un anno.

A partire dal 20 marzo 2024, i professionisti sospesi dall’albo per un periodo massimo di un anno manterranno la loro iscrizione a Inarcassa salvaguardando gli effetti ai fini della carriera previdenziale.

Con decreto ministeriale del 20 marzo 2024 è stata infatti approvata la modifica dell’articolo 7 dello Statuto Inarcassa, così come deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nel luglio 2023.

Questa data segna un cambiamento rispetto al precedente principio secondo cui la sospensione dall’albo professionale avrebbe avuto una conseguenza immediata anche sulla posizione previdenziale.

Secondo il nuovo orientamento, quindi, per la sospensione inferiore alla durata di un anno non ci saranno variazioni e il professionista resterà regolarmente iscritto alla Cassa. Qualora, invece, la sospensione superi tale periodo, questo comporterà la cancellazione della stessa per l’intera surata del provvedimento di sospensiva.