Come è noto, al 30 giugno 2022 era fissato il termine per fruire della detrazione del 110 per cento di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 relativa agli immobili unifamiliari, con la possibilità di differire tale scadenza al 31 dicembre p.v. se alla data del 30 settembre i lavori sono stati eseguiti almeno nella misura del 30 per cento.
La scadenza per beneficiare del Superbonus peri proprietari o i detentori degli immobili in condominio, o degli immobili posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, invece, è fissata al 31 dicembre 2023.
La scadenza per beneficiare del Superbonus peri proprietari o i detentori degli immobili in condominio, o degli immobili posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, invece, è fissata al 31 dicembre 2023.
Allo scopo di approfondire quali siano gli effetti nel caso in cui i lavori non siano completati entro le già menzionate scadenze, è stata valutata la possibilità di fruire delle detrazioni in presenza di determinate condizioni e qualora siano attuati gli adempimenti previsti dalla legge. Tra le problematiche affrontate vi sono quella relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico alla luce della risposta all’istanza di interpello n. 907-110/2022 della Direzione Regionale delle Entrate del Veneto e quella relativa alle attestazioni per Bonus diversi dal Superbonus.
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