5 Agosto 2016. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha emesso l’importante sentenza n°16440 stabilendo, con l’interpretazione della precedente sentenza della Corte Costituzionale n°228/1014, l’inapplicabilità della presunzione legale nelle indagini bancarie non solo nei prelevamenti ma anche nei versamenti.
La Corte Costituzionale con la sentenza 228/2014 aveva, infatti, stabilito che i prelevamenti senza giustificazioni dal conto corrente bancario da parte di professionisti e lavoratori autonomi non potevano essere considerati automaticamente compensi in nero, bocciando di fatto l’usuale meccanismo di presunzione relativo ai titolari di reddito da lavoro autonomo operato dal fisco.
“La non ragionevolezza della presunzione che trasforma automaticamente in nero i prelievi ingiustificati da autonomi e professionisti «è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell’agenzia delle Entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali». Ecco perché «la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito»” [Il sole 24 ore].
La sentenza della Corte di Cassazione n°16440/2016 ha rafforzato tale posizione, estendendo l’irragionevolezza del meccanismo di presunzione non solo ai prelevamenti ma anche ai versamenti.
“In conseguenza della recente sentenza, nell’ipotesi di indagini finanziarie a carico di soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sia i prelevamenti sia i versamenti che non trovano adeguata giustificazione nella contabilità non possono automaticamente considerarsi maggiori compensi, salvo che l’Agenzia delle Entrate riesca a provare tale circostanza.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate non può usare le presunzioni neppure per gli avvisi di accertamento già notificati, che su specifica eccezione potranno essere totalmente annullati. Infatti, per i giudici della Corte di Cassazione si sposta sempre sull’Amministrazione finanziaria il compito di dimostrare le irregolarità nei confronti dei professionisti, senza le presunzioni” [sportellodeidiritti.org]
La Corte Costituzionale con la sentenza 228/2014 aveva, infatti, stabilito che i prelevamenti senza giustificazioni dal conto corrente bancario da parte di professionisti e lavoratori autonomi non potevano essere considerati automaticamente compensi in nero, bocciando di fatto l’usuale meccanismo di presunzione relativo ai titolari di reddito da lavoro autonomo operato dal fisco.
“La non ragionevolezza della presunzione che trasforma automaticamente in nero i prelievi ingiustificati da autonomi e professionisti «è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell’agenzia delle Entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali». Ecco perché «la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito»” [Il sole 24 ore].
La sentenza della Corte di Cassazione n°16440/2016 ha rafforzato tale posizione, estendendo l’irragionevolezza del meccanismo di presunzione non solo ai prelevamenti ma anche ai versamenti.
“In conseguenza della recente sentenza, nell’ipotesi di indagini finanziarie a carico di soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sia i prelevamenti sia i versamenti che non trovano adeguata giustificazione nella contabilità non possono automaticamente considerarsi maggiori compensi, salvo che l’Agenzia delle Entrate riesca a provare tale circostanza.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate non può usare le presunzioni neppure per gli avvisi di accertamento già notificati, che su specifica eccezione potranno essere totalmente annullati. Infatti, per i giudici della Corte di Cassazione si sposta sempre sull’Amministrazione finanziaria il compito di dimostrare le irregolarità nei confronti dei professionisti, senza le presunzioni” [sportellodeidiritti.org]