Resta agli architetti e agli ingegneri la competenza sulla progettazione di edifici in calcestruzzo armato, con qualche eccezione per le costruzioni rurali. I geometri non possono progettare strutture in cemento armato, neanche di modeste dimensioni.Lo chiarisce la sentenza 883/2015 del Consiglio di Stato, la quale puntualizza come la Lg. 1086/1971 sulle opere in conglomerato cementizio, la Lg. 64/1974 sulle costruzioni in zone sismiche e il R.D. 274/1929 indichino gli architetti e gli ingegneri iscritti agli albi le uniche figure competenti alla progettazione di strutture in cemento armato.
Fanno eccezione le piccole costruzioni accessorie ad edifici rurali destinati ad industrie agricole, che non comportano particolari operazioni di calcolo e pericolo per le persone.