Il Consiglio di Stato: agli architetti la competenza esclusiva su immobili storici

campobasso 0134La riserva prevista dalla normativa italiana è conforme alle leggi comunitarie e non discrimina gli ingegneri, chiarisce la sentenza.

La sentenza 21/2014 del Consiglio di Stato chiude la querelle di lunga durata sulle competenze tra ingegneri e architetti, che ha coinvolto anche la Corte di Giustizia europea e la Corte Costituzionale.

Lo stesso Regio Decreto 2537 del 1925 all’art. 52 stabilisce che, se in materia di edilizia civile, rilievi geometrici e operazioni di estimo la competenza è di entrambi, ciò non accade per le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, come il restauro e il ripristino degli edifici storico-artistici, la cui competenza esclusiva spetta all’architetto, restando salva, comunque, la facoltà per l’ingegnere di svolgere la parte tecnica.

Alla luce delle nuove norme europee espresse dalla Direttiva 384 del 1985 e della relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs 192/1992, le quali stabiliscono che, in presenza di determinate condizioni nei percorsi formativi, i titoli di ingegnere e architetto sono parificati, si sono confrontati i vari ordini professionali, lo stesso Ministero dei Beni Culturali e vari tribunali, interessati a verificare la conformità del Regio Decreto alla Direttiva.

Sulla base di quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea con una precedente sentenza del 2013, la quale stabiliva che che ai professionisti con un titolo rilasciato in un altro Stato membro, abilitante all’esercizio delle attività nel settore dell’architettura, potevano essere affidati incarichi sugli immobili artistici senza che dimostrassero particolari qualifiche nel settore dei beni culturali, il Consiglio di Stato si è pronunciato definitivamente sull’argomento, stabilendo la piena conformità del Regio Decreto alla direttiva comunitaria, il quale non implica una discriminazione a danno degli ingegneri italiani.
 
Secondo il Consiglio di Stato, in realtà la Direttiva 384/1985 non ha portato alla piena equiparazione tra i titoli di ingegnere e di architetto, in quanto le condizioni di accesso alla professione di architetto, la definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura, la regolamentazione dell’accesso alla professione sono questioni interne che, dunque, non hanno nessun peso a livello comunitario.
 
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, ribadito che la riserva accordata a favore degli architetti non irappresenta un elemento discriminante per gli ingegneri.

A livello europeo, infatti, per poter ottenere un incarico su un immobile storico, gli ingegneri devono dimostrare di aver seguito un percorso idoneo in storia e tecniche dell’architettura.