A far data da oggi, 24 novembre 2015, è operativo il Modello Unico per l’installazione dei piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW integrati sui tetti degli edifici, approvato con il DM 19 maggio 2015.Il modello può essere utilizzato per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio di impianti fotovoltaici di taglia ridotta, con una potenza nominale non superiore a 20 Kw e una potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo.
Tali semplificazioni valgono per quegli impianti fotovoltaici (aderenti o integrati) per i quali l’installazione non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.
La compilazione e l’invio di entrambe le domande devono avvenire online, attraverso un’unica interfaccia informatica. Il Modello sarà quindi inviato al Gestore di rete, in questo modo l’utente non dovrà più interagire con GSE, Terna e Comune.
A seguito della comunicazione di fine lavori, il richiedente dovrà inviare al Gestore di rete la seconda parte del Modello Unico. In questa fase prende visione e accetta il regolamento d’esercizio e il contratto di scambio sul posto. A ricezione del Modello Unico avvenuta, il Gestore di rete ne invia una copia al Comune e al GSE.
Tali semplificazioni valgono per quegli impianti fotovoltaici (aderenti o integrati) per i quali l’installazione non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.
La compilazione e l’invio di entrambe le domande devono avvenire online, attraverso un’unica interfaccia informatica. Il Modello sarà quindi inviato al Gestore di rete, in questo modo l’utente non dovrà più interagire con GSE, Terna e Comune.
A seguito della comunicazione di fine lavori, il richiedente dovrà inviare al Gestore di rete la seconda parte del Modello Unico. In questa fase prende visione e accetta il regolamento d’esercizio e il contratto di scambio sul posto. A ricezione del Modello Unico avvenuta, il Gestore di rete ne invia una copia al Comune e al GSE.
Caratteristiche degli impianti per i quali può essere utilizzato il modello:
– potenza nominale inferiore a 20 KW
– impianti realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
– con potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo
– per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto;
– realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. 28/2011
– assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo