Molti professionisti si domanderanno cosa potrebbe accadere se non si avesse un POS in dotazione o se ci si rifiutasse di accettare pagamenti con carte di credito.
In primo luogo occorre dire che il DM 24/01/2014, introducendo l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito al di sopra dei 30 euro, non prevede necessariamente l’installazione di un POS con collegamento bancario. Tale pagamento può, infatti, avvenire con un semplice collegamento ad internet, attraverso numerosi strumenti web associati al pagamento con le carte di credito.
La previsione normativa, inoltre, stabilisce che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento, non prevedendo, tuttavia, alcuna sanzione per chi non adempie a quest’obbligo.
Un secondo chiarimento è arrivato da una circolare del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, l’Avv. Prof. Guido Alpa, il quale ha fornito alcune utili precisazioni in merito all’obbligo di dotarsi di un POS.
La circolare chiarisce che “qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”.