Professionisti iscritti agli albi – CdS: Le Regioni non possono richiedere requisiti aggiuntivi per attività professionali riservate agli abilitati

consiglio di stato targaLe Regioni non possono richiedere requisiti aggiuntivi per attività professionali riservate agli iscritti negli Albi, in quanto gli albi professionali già garantiscono un elevato grado di professionalità.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, attraverso la sentenza 2944/2015, pronunciandosi sul ricorso congiunto degli Ordini professionali degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati e dei Medici Veterinari, i quali contestavano l’ingerenza delle Regioni di nelle competenze professionali dei liberi professionisti, con particolare riferimento ad una delibera dell’Emilia Romagna.

Il caso dell’Emilia
Gli Agrotecnici hanno contestato che nell’applicazione della Misura 114 “Consulenza Aziendale” del Piano Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, “diverse regioni hanno preteso di dettare regole loro proprie, anche irragionevoli, spesso senza distinguere fra gli iscritti negli Albi ed i non iscritti”.
 
Gli Agrotecnici e i Medici Veterinari fanno notare che “fra queste Regioni l’Emilia-Romagna nel 2007 aveva approvato una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti, per poter operare nell’ambito della Consulenza Aziendale, a dimostrare requisiti ulteriori all’iscrizione nell’Albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico, ecc.), al pari dei soggetti non iscritti negli Albi, con una evidente discriminazione in danno dei liberi professionisti, considerati alla stregua di ‘quisque de popolo’, come se l’avere svolto un tirocinio professionale e superato un esame di Stato abilitante alla professione non avesse valore alcuno”.

A seguito dell’impugnazione congiunta al TAR di Bologna della Delibera regionale sulla Misura 114 da parte del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e della FNOVI (Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani), la sentenza 3474/2008 del TAR ha accolto il ricorso, annullando di fatto la deliberazione regionale in materia di consulenza aziendale; la successiva impugnazione della sentenza del TAR operata dalla Regione Emilia Romagna presso il Consiglio di Stato, ha respinto il ricorso della Regione, dando definitivamente ragione ai professionisti e confermando la sentenza del TAR Bologna.

I punti chiave della sentenza:
– Sul requisito di dimostrata esperienza e formazione: “Si configura quindi discriminatoria, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni da rendere, l’imposizione, anche al professionista abilitato, del biennio di esperienza professionale, unitamente ad un ulteriore percorso formativo, al pari di chi non versa in situazione differenziata perchè in possesso del solo titolo di studio per svolgere l’attività di consulenza”.
“Va osservato che proprio l’istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l’espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L’introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi, con scelta a livello di provvedimento amministrativo, al valore abilitante dell’iscrizione”.
la Regione “non può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale”.